AI Act e GDPR: cosa deve sapere oggi una PMI che usa l'AI sui dati

Di Andrea Michielin, Head of AI Research, Blu FoxPubblicato il Aggiornato il

Se usi l'AI sui dati dei clienti, oggi valgono insieme GDPR e AI Act. Il GDPR si applica già a ogni dato personale. Dell'AI Act sono operativi i divieti, l'alfabetizzazione del personale e la trasparenza. Le regole sui sistemi ad alto rischio slittano al 2 dicembre 2027 (2 agosto 2028 per i prodotti regolati).

Mani su un computer portatile con una rete di dati in sovrimpressione, simbolo di dati protetti e AI conforme

Due norme, un solo caso

Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) protegge i dati personali. L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) regola i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio. Se un’AI lavora sui dati dei tuoi clienti, valgono insieme.

Cos’è l’AI Act? È il regolamento europeo con le regole per chi sviluppa e per chi usa sistemi di AI. Il GDPR guarda ai dati personali, l’AI Act al sistema e a come lo usi.

Che ruolo hai

Cos’è un deployer? È chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità, escluso l’uso personale non professionale. Se compri un assistente AI e lo usi in azienda, sei di norma deployer. Se sviluppi un sistema, o lo fai sviluppare, e lo metti in servizio a tuo nome, sei fornitore.

Per il GDPR sei quasi sempre titolare del trattamento. Il fornitore dello strumento è di norma responsabile del trattamento, e serve un contratto che lo regoli (art. 28).

Cosa vale già oggi

Il calendario dell’AI Act è cambiato: il Digital Omnibus sull’AI, cioè il Regolamento (UE) 2026/1744, è stato firmato l’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 24 luglio ed è in vigore dal 27 luglio 2026. Il rinvio non è più una proposta: è legge.

Le date, secondo il testo consolidato e la Commissione europea:

  • 2 febbraio 2025: divieti e alfabetizzazione sull’AI.
  • 2 agosto 2026: la maggior parte delle regole, trasparenza compresa (art. 50).
  • 2 dicembre 2027: sistemi ad alto rischio dell’allegato III (prima era il 2 agosto 2026).
  • 2 agosto 2028: alto rischio nei prodotti regolati, allegato I (prima era il 2 agosto 2027).

Alfabetizzazione sull’AI (art. 4)

Dal 2 febbraio 2025 fornitori e deployer devono prendere misure per sostenere l’alfabetizzazione sull’AI del personale e di chi usa i sistemi per loro conto. Dopo l’Omnibus non devi garantire un livello specifico a ogni persona, ma l’obbligo resta.

In pratica: una breve formazione sui limiti dello strumento e una regola scritta su quali dati non incollare.

Trasparenza (art. 50)

Dal 2 agosto 2026 valgono queste regole:

  • Chatbot: chi ci parla deve sapere di avere davanti un’AI, a meno che sia ovvio. L’obbligo è del fornitore. Se il chatbot è comprato, controlla che lo rispetti. Se lo sviluppi tu e lo metti in servizio a tuo nome, il fornitore sei tu.
  • Deep fake: se usi un sistema che genera o manipola immagini, audio o video che sembrano reali, devi dichiarare che sono artificiali.
  • Riconoscimento delle emozioni: chi lo usa deve informare le persone esposte e trattare i dati secondo il GDPR.

Un divieto da conoscere

Dal 2 febbraio 2025 l’art. 5 vieta i sistemi che deducono le emozioni di una persona sul luogo di lavoro, salvo ragioni mediche o di sicurezza. Se un software deduce l’umore dei dipendenti, chiedi al fornitore se lo fa.

Alto rischio: i casi dell’allegato III

Tra gli usi ad alto rischio l’allegato III elenca il filtro dei CV, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e la valutazione dell’affidabilità creditizia delle persone fisiche. Le regole per questi sistemi si applicano dal 2 dicembre 2027. Intanto il GDPR vale già.

Il GDPR vale già per tutto

Il rinvio dell’AI Act non tocca il GDPR. Quando l’AI elabora dati dei clienti, controlla questi punti:

  • Base giuridica e finalità (art. 5 e 6): per ogni uso scrivi perché tratti quei dati e con quale base.
  • Minimizzazione (art. 5): dai all’AI solo i dati che servono. Per rispondere a un reclamo non serve incollare tutto lo storico del cliente.
  • Informativa (art. 13): di’ ai clienti che i loro dati possono essere trattati con strumenti di AI, e per quale scopo.
  • Fornitore e luogo del trattamento (art. 28 e capo V): contratto con il fornitore e garanzie se i dati escono dallo Spazio economico europeo.
  • Decisioni automatizzate (art. 22): nessuno deve subire una decisione basata solo su un trattamento automatizzato che produce effetti giuridici o incide in modo analogo. Un punteggio che respinge da solo una richiesta di pagamento a rate è un caso da valutare con attenzione.
  • Valutazione d’impatto (art. 35): se il trattamento, specie con nuove tecnologie, può comportare un rischio elevato per le persone, va fatta prima di iniziare.

Cosa è ancora in discussione

Il Digital Omnibus ha un secondo pezzo, sui dati: propone modifiche al GDPR e alle regole sui cookie. Non è legge.

Il 21 ottobre 2026 il Consiglio dell’UE ha concordato la sua posizione. Secondo il comunicato, mantiene l’attuale definizione di dato personale, aggiunge chiarimenti sulla base giuridica a sostegno dello sviluppo dell’AI e sostiene un termine più lungo per notificare le violazioni dei dati. I negoziati con il Parlamento europeo partono quando il Parlamento avrà adottato la sua posizione.

Finché il testo non è approvato, il GDPR resta com’è.

Cosa fare questa settimana

  1. Elenca gli strumenti AI che usi e chi li usa.
  2. Per ciascuno annota quali dati dei clienti riceve, dove vengono trattati e chi lo fornisce.
  3. Controlla il contratto con il fornitore e l’informativa privacy.
  4. Scrivi una regola breve su cosa non dare all’AI e forma il team.
  5. Dichiara i contenuti generati con l’AI che sembrano reali.

Come si collega al lavoro di Blu Fox

Con blu performa™ leggiamo i dati dei clienti in modo continuo, con report e alert automatici. Per questo privacy e AI Act fanno parte della gestione di ogni giorno.

In Blu Fox la conformità a GDPR e AI Act è gestita internamente, con il nostro DPO. Il modulo opzionale blu compliant™ riguarda proprio questo.

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Fonti

Andrea Michielin, Head of AI Research, Blu Fox

Chi ha scritto questo articolo

Andrea Michielin è Head of AI Research di Blu Fox Srl, la società di consulenza di Schio (Vicenza) che fa diagnosi del business digitale con l’AI. Nel digitale dal 1999: tecnologia, integrazioni e sistemi AI.

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